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Statuto del centro

art.1) E' costituita una associazione culturale denominata "IL SENTIERO". L'associazione ha sede in Schignano (Vaiano-PO), via degli Anemoni n.5.

art.2) L'associazione avra' durata fino al 2040 salvo proroga ovvero diverso accordo tra gli associati.

art.3) L'associazione e' apolitica e non ha finalita' di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire lo studio e l'approfondimento della disciplina morale e spirituale a tutti coloro che senza vincoli di tipo religioso, politico, sociale o razziale, si sentano uniti nella ricerca continua dei valori fondamentali.

art.4) L'associazione potra' dare la sua collaborazione ad altri enti o associazioni per lo sviluppo di iniziative comuni, che rientrino nello scopo associativo. A tale scopo potra' istituire sedi periferiche su tutto il territorio nazionale.

art.5) Gli organi dell'associazione culturale "IL SENTIERO" sono: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) i revisori dei conti.

art.6) Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che siano interessate all'attivita' dell'associazione. I soci possono essere onorari ed ordinari. Essi hanno eguale diritto di elettorato attivo e passivo e possono partecipare a pieno titolo alle assemblee sociali ordinarie e straordinarie, esercitandovi tutti i diritti ed ogni dovere loro riconosciuti ed attribuiti dalla legge, ovvero dallo statuto.

art.7) Il numero dei soci e' illimitato.

art.8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda, controfirmata da due soci, al Consiglio Direttivo specificando cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza attuale, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico. Non possono essere soci gli individui di eta' inferiore ai diciotto anni.

art.9) Sull'accoglimento delle domande di ammissione decide il Consiglio a maggioranza dei voti; in caso di controversia la decisione definitiva sara' rimessa all'assemblea ordinaria dei soci. Chi chiede di far parte dell'associazione, avendo presentato domanda, dichiara di sottoporsi al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

art.10) I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e' fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci inoltre si impegnano a prestare la loro eventuale e comunque volontaria collaborazione alle attivita' del Centro in modo totalmente gratuito, con espressa rinuncia sia a rimborsi di spese sia ad emolumenti di qualsiasi natura.

art.11) Ai soci e' fatto obbligo di usare nei locali sociali il massimo rispetto reciproco e di attenersi alle disposizioni emanate dal Consiglio ed ai regolamenti;

art.12) Il socio cessa di far parte dell'associazione:

a) per dimissioni scritte.

b) per morosita';

c) per morte;

d) per esclusione.

L'esclusione viene stabilita insindacabilmente dal Consiglio contro chiunque dei soci non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio anche impartite tramite lettera postale, o in qualunque modo danneggi moralmente, spiritualmente o materialmente l'associazione.

art.13) Il socio che cessi di far parte dell'associazione perde ogni diritto nei confronti dell'associazione stessa.

In ogni caso i soci rinunziano espressamente a rivendicare, anche solo in parte, il Fondo Comune dell'associazione di cui al successivo art. 26 e in genere i beni di proprieta' dell'associazione o i loro utili, compresi eventuali diritti di qualunque genere comunque derivanti dall'utilizzazione del sito web e dalla pubblicazione di libri o testi sia sul sito che tramite stampa o altro mezzo, e tutto cio' senza alcuna eccezione.

art. 14) Il bilancio consuntivo viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sara' compilato secondo i dettami di legge. Gli eventuali utili saranno destinati all'incremento del fondo comune e saranno utilizzati secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell'assemblea annuale dei soci.

e' fatto divieto espresso di distribuire ai soci, in modo diretto o indiretto, gli avanzi della gestione.

art.15) Una volta l'anno, il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, convoca l'assemblea generale ordinaria dei soci alla quale potranno partecipare tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento delle quale sociali.

L'assemblea e' validamente costituita quando il numero del soci intervenuti e' pari alla meta' piu' uno. In caso contrario l'assemblea sara' rinviata in seconda convocazione, e qualunque sia il numero del soci presenti sara' validamente costituita ed atta a deliberare.

Verra' nominato un presidente di assemblea ed un segretario, quest'ultimo redigera' il verbale che firmera' unitamente al presidente dell'assemblea.

L'assemblea e' convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo decida il Consiglio o lo chieda almeno un quarto degli iscritti, motivando la causa della convocazione.

art.16) Le assemblee devono essere convocate previo avviso scritto da affiggersi otto giorni prima di quello fissato, nei locali dell'associazione, indicando l'ora, il giorno, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno; oppure tramite avviso postale all'indirizzo dei soci.

Ciascun socio potra' farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, da altro socio, che non puo' rappresentarne piu' di uno.

art.17) L'assemblea ordinaria delibera:

a) per discutere, approvare e modificare il bilancio;

b) per eleggere o sostituire i componenti degli organi dell'associazione;

c) per trattare tutti gli argomenti di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

art.18) L'assemblea straordinaria delibera:

a) lo scioglimento anticipato dell'associazione;

b) la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per essere validamente costituita ed atta a deliberare dovranno intervenire almeno i tre/quinti dei soci e riportare il suffragio della meta' piu' uno dei voti del soci intervenuti o rappresentati.

art.19) Le delibere delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, eccettuati i casi di cui all'art. 18, saranno valide se riporteranno il suffragio della semplice maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

art. 20) Ai soci riuniti in assemblea, sia questa in seduta ordinaria o straordinaria, e' fatto divieto assoluto di modificare gli scopi dell'associazione.

art.21) Il Consiglio Direttivo e' nominato dall'assemblea ed e' composto sette membri che vengono scelti fra i soci. Per la prima volta compongono il Consiglio Direttivo i soci fondatori e la loro nomina e' fatta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed e' rieleggibile. A parziale deroga di quanto sopra, la socia Maria Farsetti Flavi viene eletta a vita consigliere del Direttivo, con la carica a vita di Presidente del Consiglio.

La carica di consigliere e' gratuita.

In caso di morte o di dimissioni di uno o piu' consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvedera' alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cosi' eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

art.22) I1 Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione. Ed in particolare:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci;

c) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;

d) convocare l'assemblea;

e) nominare commissioni di studio;

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

g) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione partecipano almeno quattro consiglieri. Le delibere del Consiglio sono verbalizzate in apposito libro e i relativi verbali sono firmati dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di delegare i propri poteri ad uno o piu' membri di esso.

art.23) La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorita' giudiziaria, amministrativa, e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. I1 Presidente puo' delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo, nonche', con speciale procura, ad estranei. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni e/o poteri spettano al Vice-Presidente.

art. 24) L'assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, possibilmente scelti tra i soci o anche tra estranei. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'atto costitutivo. Durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Per i soci la carica e' gratuita.

art.25) I revisori hanno il compito di eseguire il controllo dell'amministrazione e dei fondi, esaminando registri e cartelle contabili; possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto, esaminano ed approvano i1 bilancio da presentare all'assemblea.

art.26) I1 Fondo Comune dell'associazione e' costituito:

a) dalle quote annuali dei soci;

b) da eventuali lasciti o donazioni;

c) da offerte fatte dai soci o da estranei;

  1. da beni acquistati a qualunque titolo dall'associazione.

Art.27) In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea, con la maggioranza prescritta, nominera' uno o piu' liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il Fondo Comune netto risultante dal bilancio dovra' essere devoluto esclusivamente in opere di beneficenza a favore di bambini o anziani.

art.28) Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

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